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Adozioni per i sigle, “Sì” della Corte Costituzionale a quelle internazionali

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Svolta nelle adozioni per i single. Secondo la Corte Costituzionale le persone singole possono adottare minori stranieri in situazione di abbandono. È quanto si legge nella sentenza numero 33, depositata oggi, 21 marzo, con cui la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 29-bis, comma 1, della legge numero 184 del 1983, nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero.

Con questa decisione, le persone single potranno accedere alle stesse procedure adottive previste per le coppie sposate, che finora erano le uniche a poter presentare richiesta di adozione internazionale, a condizione di essere sposate da almeno tre anni. Una volta ottenuta l’idoneità all’adozione, sarà il Paese estero a valutare se esiste un bambino compatibile per l’adozione da parte di quell’aspirante genitore, come avviene anche per le coppie di aspiranti genitori sposati.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla disciplina dell’adozione internazionale, ha dichiarato che “l’esclusione delle persone single dalla possibilità di adottare minori stranieri si pone in contrasto con gli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, e con l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”. La disciplina dichiarata illegittima, infatti, secondo la Corte, comprimeva in modo sproporzionato l’interesse dell’aspirante genitore a rendersi disponibile rispetto a un istituto, qual è l’adozione, ispirato a un principio di solidarietà sociale a tutela del minore. L’interesse a divenire genitori, rientra nella libertà di autodeterminazione della persona e va tenuto in considerazione, insieme ai molteplici e primari interessi del minore, nel giudizio sulla non irragionevolezza e non sproporzione delle scelte operate dal legislatore.

La Corte ha rilevato che le persone single sono idonee ad assicurare al minore in stato di abbandono un ambiente stabile e armonioso. Tuttavia, spetta poi al giudice valutare concretamente l’idoneità affettiva dell’aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore, considerando anche la sua rete famigliare.

 

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