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Da oggi in vigore la nuova legge sull’omicidio stradale

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E’ stata pubblicata ieri sulla gazzetta ufficiale e da oggi è in vigore la nuova legge sull’omicidio stradale, la n.41 del 23 marzo 2016. Lo ha reso noto Giordano Biserni, presidente dell’Associazione Amici della Polizia Stradale.

Secondo la legge approvata definitivamente il 2 marzo scorso dal Senato aumentano le pene se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se invece il colpevole ha un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l o se l’incidente e’ causato da manovre pericolose la reclusione sara’ da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.

L’ipotesi piu’ grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l.

Se il conducente fugge dopo l’incidente scatta l’aumento di pena che non potrà essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi e’ la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. La pena è invece diminuita fino alla meta’ quando l’incidente e’ avvenuto anche per colpa della vittima.

In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni).

Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave. Negli altri casi l’arresto è facoltativo. Il pm, inoltre, potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari.

Il giudice può ordinare anche d’ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna. Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal pm.

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