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Parma a processo per tentato illecito sportivo: ora la promozione in A è a rischio

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Una città e una tifoseria in ansia. La giustizia sportiva potrebbe far passare i ducali dal sogno all’incubo, dalla gioia sfrenata per il triplo salto promozione alla paura per un’inchiesta federale. Il Parma infatti sarà deferito per responsabilità oggettiva insieme al proprio tesserato Emanuele Calaiò accusato di tentato illecito sportivo in merito alla partita Spezia-Parma dell’ultimo campionato di Serie B. Fabio Ceravolo invece ne esce bene: non è stato deferito. La Procura Federale ha consegnato l’avviso di conclusione delle indagini agli interessati: entro una decina di giorni, il club emiliano e Calaiò andranno a processo presso il Tribunale Federale, ovvero il primo grado della giustizia sportiva. La Procura quindi scioglie le riserve, incriminando la punta per tentato illecito sportivo che mette a rischio la promozione in Serie A dei gialloblù. Se il tentativo di illecito sarà accertato, il Parma rischia una penalizzazione in termini di punti che dovrà essere scontata nella stagione in corso e che potrebbe modificare l’ultima classifica del campionato di Serie B. Insomma, per il Parma si preannuncia una lunga estate calda. 

Il deferimento. Nell’avviso di conclusione dell’indagine si legge: “Il Procuratore Federale, esaminati gli atti dell’indagine disciplinare esperita in relazione alla gara Spezia-Parma del 18 maggio 2018, ha concluso le indagini formulando le seguenti incolpazioni: Calaiò Emanuele, calciatore tesserato per la società Parma Calcio 1913 S.r.l., violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S., per avere, prima della gara Spezia-Parma posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara suddetta, tentando di ottenere un minor impegno agonistico da parte dei calciatori dello Spezia Calcio, signori Filippo De Col e Claudio Terzi, per assicurare alla propria squadra il risultato favorevole dell’incontro, e, in particolare, inviando a tal fine a Filippo De Col, qualche giorno prima della gara, messaggi a mezzo dell’applicativo di messaggistica whatsapp. Inoltre, il Procuratore Federale incolpa la società Parma Calcio 1913 per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 7, comma 2, e 4, comma 2, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato Calaiò”

I fatti. L’inchiesta della Procura Federale, guidata da Giuseppe Pecoraro, riguarda la partita Spezia-Parma dell’ultimo campionato di Serie B: 18 maggio. Grazie alla vittoria per 2-0 al Picco di La Spezia, e al contemporaneo pareggio del Frosinone contro il Foggia, il Parma ha conquistato la promozione diretta in Serie A chiudendo al secondo posto il torneo cadetto. Al centro dell’indagine degli ispettori federali ci sono tre messaggi “whatsapp” inviati, nei giorni precedenti la sfida con lo Spezia, da Emanuele Calaiò (due messaggi) e da Fabio Ceravolo (uno) a due giocatori dello Spezia, Filippo De Col e Alberto Masi. “Non ci spaccare le gambe…”, è il testo di uno dei messaggi incriminati. A questi messaggi i due giocatori dello Spezia non hanno risposto, ma hanno subito informato la società e la Procura Federale. In pratica, secondo l’accusa formulata dalla Procura, nei messaggi ci sarebbero stati riferimenti ambigui alla prestazione in difesa dello Spezia, quasi un invito a non metterci troppo cuore magari spingendo anche sulle differenti motivazioni di classifica, con i padroni di casa già fuori da qualsiasi discorso di playoff e il Parma invece in piena lotta per la promozione diretta in Serie A senza passare dagli spareggi.

Il testo dell’articolo 7 che fa tremare il Parma. La Procura Federale come detto ha deciso di accusare solo Calaiò del Parma per tentato illecito sportivo, e per il club è scattata immediatamente la responsabilità oggettiva, richiamando l’articolo 7 del codice di giustizia sportiva della Figc. Il codice non fa alcuna differenza tra un illecito consumato ed un illecito solo tentato. L’articolo 7 infatti recita: “Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo”. 

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