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Scontro Costa-Cirinnà sulla Stepchild adoption: Per il ministro “sentenze creative”

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Botta e risposta all’interno del governo a soli tre giorni dalla storica decisione della camera di rendere legge il ddl Cirinnà sulle unioni civili: il ministro per gli Affari regionali con delega alla Famiglia Enrico Costa ha espresso il suo parere in merito all’adozione del coniuge: “”in tema di stepchild adoption fino a oggi la giurisprudenza ha dato delle interpretazioni colmando un vuoto normativo. Ora quel vuoto non c’è più, c’è una norma chiara che esclude la stepchild adoption, a maggior ragione alla luce dei lavori parlamentari, e quindi mi attendo di vedere chiusa una fase di interpretazione creativa“, sottolineando che “non può rientrare dalla finestra quello che è uscito dalla porta”.

Secca la replica dell’onorevole Monica Cirinnà, prima firmataria del ddl sulle unioni civili che ha chiarito che non c’è alcuna “giurisprudenza creativa” ma che c’è “la giurisprudenza che ritiene punto di partenza la tutela del minore”. Spiega quindi il compito dei giudici: “davanti alla scelta del legislatore di non decidere, continua ad applicare la norma esistente che è la legge sulle adozioni, richiamata esplicitamente al punto 20 del maxi-emendamento del governo”.

La senatrice Dem va nel dettaglio: “L’ultima frase del punto 20 recita che ‘resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti’. Quindi i giudici continuano ad applicare la legge in materia di adozione che, per la stepchild, applica la lettera D, cioè che per le adozioni in casi particolari il punto di partenza è la tutela del minorenne”.

Effettivamente l’adozione del figlio del coniuge è una realtà legislativa presente dal 1983 che ha come punto cardine “l’interesse del figlio”. I giudici, caso per caso, dispongono l’adozione solo dopo “un accurato screening sull’idoneità affettiva, la capacità educativa, la situazione personale ed economica, la salute e l’ambiente familiare di colui che chiede l’adozione”.

La stepchild inizialmente era ammessa solo per le coppie sposate, poi nel 2007 il Tribunale per i minorenni di Milano prima e quello di Firenze poi, hanno esteso questa facoltà anche ai conviventi eterosessuali, sempre guardando all’interesse del minore stesso.

Infine, nel 2014 e 2015 il Tribunale per i minorenni di Roma, ha sancito che l’orientamento sessuale dell’adottante “non può costituire un elemento ostativo alla stepchild”.

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