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Biotestamento: sì al diritto del paziente di abbandonare le terapie

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Biotestamento: introdotte alcune novità conseguenti all’approvazione di alcuni emendamenti al ddl, secondo cui il paziente avrà il diritto di abbandonare le terapie. Ma a fronte del divieto dell’accanimento terapeutico, il medico potrà appellarsi all’obiezione di coscienza e rifiutarsi di ‘staccare la spina’. La normativa dovrà essere rispettata anche dalle cliniche private. La modifica è contenuta in un emendamento del presidente della commissione Affari sociali della Camera Mario Marazziti che ha ottenuto parere favorevole dalla commissione. Il divieto dell’accanimento terapeutico contenuto nell’art 1 bis aggiuntivo è stato approvato con 240 voti favorevoli, 4 voti contrari, e 93 astensioni.

 

“Ora è stata codificata l’umanizzazione del morire – spiega proprio Marazziti presidente della commissione sul Biotestamento – perché è stato introdotto il principio del fine vita ed è stato codificato l’accompagnamento del fine vita compresa la sedazione palliativa continua profonda, associata alla terapia del dolore nella fase terminale della vita, quando il dolore sia refrattario alle cure”.
“In altre parole, niente abbandono terapeutico. No ad accanimento terapeutico, ovvero no alla ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure”.


Garantita inoltre la terapia del dolore, secondo cui “Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico”.


In questo contesto è stato salvaguardato però anche l’operato del medico che, oltre a non essere responsabile delle conseguenze che derivano dal rifiuto del paziente a essere sottoposto a terapie, può rifiutarsi di “staccare la spina”. È quanto prevede l’ emendamento della commissione Affari sociali, che modifica il comma 7 dell’articolo 1 della proposta di legge sul testamento biologico. Di fatto, con l’approvazione dell’emendamento, si riconosce al medico di non avere obblighi professionali qualora il paziente, ad esempio, gli chieda di sospendere terapie fondamentali per la vita, come la nutrizione e l’idratazione, o addirittura l’interruzione dei macchinari che lo tengono in vita. Il che, tradotto, significa che viene riconosciuta al medico l’obiezione di coscienza, ma in modo non diretto.

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